Incidente su strada del comune

La Cassazione, con l’ordinanza n. 41749-2021, chiarisce che la conoscenza dello stato dei luoghi e dei lavori comporta un concorso di colpa del danneggiato

IL CASO

Un motociclista, percorrendo la rotatoria di una strada provinciale, perdeva il controllo della propria moto per la presenza sul manto stradale di ghiaia e sabbione – a suo dire non visibili, non prevedibili e non segnalati – e andava a sbattere contro il guard-rail presente sul lato esterno del rondò.

Faceva dunque causa al comune di Pieve Emanuele e alla Città metropolitana di Milano – nel territorio dei quali era situata la strada – per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente.

La sentenza del Tribunale di Milano

Il giudice di primo grado riteneva che il motociclista avesse inteso far valere, nei confronti del comune e della Città metropolitana di Milano, la responsabilità per i danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c.

Tale norma prevede che ogni soggetto è responsabile – salvo che provi il caso fortuito – del danno cagionato dalle cose che ha in custodia: custode è, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il soggetto che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, anche solo di fatto.

La funzione di tale norma è quella di imputare i danni che una cosa può provocare a chi si trova nella condizione di controllare i possibili rischi derivanti dalla stessa.

Carattere oggettivo della responsabilità per custodia

La responsabilità per i danni cagionati da cose ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato provi un nesso di causa tra la cosa in custodia di terzi e il danno subito.

Il Tribunale di Milano respingeva però la domanda del motociclista in quanto non riteneva provato, nemmeno in termini presuntivi, che la caduta del motociclista fosse stata causata dalla presenza di ghiaia sul manto stradale.

La sentenza della Corte di Appello di Milano

Il motociclista proponeva quindi appello e la Corte d’appello di Milano che riformava, almeno in parte, la sentenza di primo grado.

La Corte, all’esito della istruttoria, accertava – ai sensi dell’art. 2051 c.c. – la responsabilità della città metropolitana in quanto proprietaria della strada e dunque quale custode della stessa, nel senso sopra ricordato, del tratto stradale.

Anche il comune di Pieve Emanuele era ritenuto responsabile -in quanto concessionario del tratto stradale e affidatario dei lavori di manutenzione della rotatoria – ai sensi dell’art. 2043 c.c., per non avere adottato le cautele necessarie a eliminare l’insidia.

Mancanza di cautela da parte del motociclista 

La Corte accertava però anche un concorso di colpa del danneggiato, nella percentuale del 50%, per il fatto che il sinistro era avvenuto in una rotatoria che si immetteva nella via dove lo stesso risiedeva.

Dovendo dunque presumersi a lui nota l’esistenza di lavori appena conclusi in quel tratto di strada, il danneggiato ben avrebbe dovuto adottare maggiori cautele.

In particolare avrebbe potuto ridurre la velocità della moto che, avendo – come noto – una ridotta stabilità rispetto ad un veicolo a quattro ruote, presentava un maggior rischio di scivolamento.

Concorso di colpa da parte del danneggiato

In conclusione, la Corte d’Appello di Milano condannava la città metropolitana e il comune al risarcimento in favore del motociclista del danno in ragione del solo 50% del danno patito a causa dell’incidente.

Il motociclista, non soddisfatto, presentavano dunque ricorso in Cassazione.

Lo stesso contestava in particolare che non vi fosse alcuna prova di una velocità non adeguata del suo mezzo ma, soprattutto, che i materiali di risulta presenti sul tratto stradale incriminato, quali la ghiaia e il sabbione, erano poco visibili, in quanto di colore analogo a quello dell’asfalto.

RICOGNIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DA CUSTODIA

La Cassazione, nell’esaminare il ricorso del motociclista, ha richiamato in primo luogo le posizioni espresse dalla sua giurisprudenza nell’applicazione dell’art 2051 c.c.

La responsabilità da cose in custodia, ha ricordato la Cassazione, prescinde da qualunque connotato di colpa del custode in quanto è di natura oggettiva dipendendo dalla relazione di “controllo” del custode sulla cosa stessa.

L’accertamento della responsabilità in capo al custode presuppone quindi solo l’accertamento del rapporto causale tra la cosa – nel caso di specie la strada – e l’evento dannoso – l’incidente motociclistico capitato al danneggiato.

Caso fortuito come evento che fa venire meno la responsabilità del custode

Solo il caso fortuito può interrompere il nesso e far venire la responsabilità del custode.

Costituisce caso fortuito un fattonaturale, di un terzo o della stessa persona danneggiata –  imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto quale, ad esempio, un animale che attraversa improvvisamente la strada e fa perdere il controllo del veicolo (Cass. nn. 2477 – 2482 del 2018).

La Cassazione ha tuttavia aggiunto che, anche quando non vi sia, nel causare l’evento dannoso, un caso fortuito con i requisiti sopra precisati, questo non esclude che si possa configurare una responsabilità, a titolo di concorso, in capo al soggetto danneggiato ai sensi dellart. 1227 c.c., comma 1.

Dovere di precauzione del custode e dovere di precauzione del danneggiato

Il riconoscimento della natura oggettiva della responsabilità da custodia si fonda certamente sul dovere di precauzione imposto al custode della cosa volto a prevenire i danni e da essa possono derivare.

Ma, ha precisato la cassazione, esiste anche un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa.

Un siffatto dovere risponde a un principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione che impone, a chiunque, in nome di reciprochi doveri e obblighi derivanti dalla convivenza civile, di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi agli altri consociati.

Giudizio di prevedibilità e prevenibilità della insidia

Con riferimento alla contestazione mossa dal motociclista relativa alla non visibilità dell’insidia costituita dalla presenza della ghiaia e del sabbione sull’asfalto, la Cassazione – rammentando che si trattava comunque di un giudizio di fatto –  ha concluso che la Corte di Appello di Milano aveva correttamente motivato, per contro, la prevedibilità e prevenibilità della stessa.

Il concorso di colpa era stato coerentemente motivato dal giudice di secondo grado sul rilievo della prevedibilità delle condizioni della strada poiché si era basato su elementi non contestati.

CONCLUSIONI

Oltre alla caduta causata dalla ghiaia e dal sabbione presenti sul suolo, la Cassazione ha evidenziato come dalla istruttoria erano emersi, in capo al motociclista, sia conoscenza dei luoghi sia la consapevolezza dei lavori da poco ultimati sulla strada luogo dell’incidente.

Il fatto che la ghiaia e il sabbione presenti sul terreno non fossero visibili non era per contro stata provata e comunque restava, secondo la Cassazione, una circostanza non decisiva in ragione delle prevedibilità dello stesso.

La Cassazione dunque, riteneva inammissibile il ricorso e lo respingeva, confermando la sentenza della Corte d’appello di Milano.

Avv. Elena Pagliaretta

 

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